§ 1. La notifica presso la sede legale.
§ 2. La notifica presso la sede effettiva.
§ 3. La notifica a mani della persona fisica che rappresenta la società.
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§ 1. La notifica presso la sede legale
Secondo l’art. 145 c.p.c., “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede”, che è quella “legale”, cioè risultante dall’atto costitutivo e dal registro delle imprese[1]. In tal caso, “il sopravvenuto mutamento della sede di una società, ove non reso pubblico, non vale ad inficiare la validità della notifica eseguita nel luogo in cui questa ha la sua sede legale”[2].
A tal proposito si noti che se la notifica è eseguita altrove, “ancorché presso una filiale o un ufficio periferico, la notificazione è nulla”[3].
Si sottolinea, infine, che l’art. 145 c.p.c. precisa che, in caso di società di persone[4], la notificazione deve essere fatta nella sede dove la società svolge la propria “attività in modo continuativo” (art. 19, co. 2, c.p.c.)[5], ancorché non coincidente con quello dello svolgimento dell’attività istituzionale della società[6] ed indipendentemente dalla sede che risulta dai pubblici registri[7].
§ 2. La notifica presso la sede effettiva.
L’art. 46 c.c. [8] “per meglio tutelare i terzi”[9] dispone che, “nei casi in cui la sede […] risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede della persona giuridica anche quest’ultima”[10].
A tal fine si noti che “la sede effettiva, diversa da quella legale è quella ove vengono effettivamente prese le decisioni operative dell’ente: quella pertanto ove si accentrano di fatto i poteri di direzione e amministrazione e si convocano assemblee, mentre del tutto irrilevante è il luogo ove sono situati i beni”[11]. Poiché la sede effettiva si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa dell’impresa, essa “non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della medesima oppure una persona che genericamente ne curi gli interessi o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti”[12].
La sede ufficiale, pertanto, è solo la sede presunta, ma il terzo è libero di considerare come sede anche quella effettiva, sempre che dia la prova della sua esistenza[13], e purché non vi sia coincidenza tra le sedi predette[14].
§ 3. La notifica a mani della persona fisica che rappresenta la società.
Ex art. 145, co. 3, c.p.c. [15], qualora la notificazione non possa avvenire nei luoghi indicati ai paragrafi precedenti, la notificazione stessa può essere effettuata alla persona fisica che rappresenta l’ente, purché il suo nome risulti nell’atto[16].
A tal proposito si precisa che[17]:
1) la notifica alla persona fisica può essere effettuata anche se la stessa è reperita in luogo diverso dalla sede della società[18]. Al riguardo, una parte della giurisprudenza richiama espressamente “la casa di abitazione”[19], altra invece fa riferimento “alla residenza, al domicilio o alla dimora”[20] ai sensi dell’art. 139 c.p.c., ma – in realtà – poiché l’art. 145, ult. co., c.p.c. richiama espressamente anche l’art. 138 c.p.c., deve ritenersi che la notifica possa avvenire a mani del destinatario “ovunque lo trovi”.
2) tale notificazione ex art. 145, co. 3, c.p.c. è applicabile solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede dell’ente (rimasta sconosciuta nonostante le diligenti indagini[21]) e sempreché nell’atto da notificare siano indicate le generalità della persona fisica[22] che la rappresenta[23]. Infatti, tale tipo di notifica ha carattere facoltativo[24] e sussidiario[25], con la conseguente nullità delle notificazioni effettuate con queste modalità nonostante la possibilità di notificare l’atto nella sede sociale[26]. Comunque, non è necessario che la notifica ex art. 145, co. 3, c.p.c. segua immediatamente, secondo un criterio di rigida consecuzione, il non riuscito tentativo presso la sede, e non è pertanto illegittima la loro adozione anche dopo un certo lasso di tempo da quel tentativo infruttuoso, quando l’entità di questo spazio di tempo, ed ogni altra circostanza del caso concreto, non inducano ragionevolmente a ritenere utile un nuovo tentativo di notificazione presso la sede[27];
3) “la notifica a società che abbia trasferito la propria sede legale senza comunicare il nuovo indirizzo all’ufficio è legittima se effettuata al legale rappresentante presso la sua residenza ai sensi dell’art. 145, co. 3, c.p.c., essendo onere della parte comunicare all’ufficio il trasferimento della propria sede sociale, senza che vi sia l’obbligo di ricercare presso la cancelleria commerciale l’indirizzo della nuova sede sociale”[28];
4) la notifica ex art. 145, co. 3, c.p.c. va effettuata prima di ricorrere ai modi dell’art. 140 c.p.c. [29];
5) l’impossibilità della notifica[30] deve essere attestata dall’ufficiale giudiziario[31];
6) la notifica al legale rappresentante indicato nell’atto può anche avvenire a mani di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda[32];
7) in caso di impossibilità di notificare anche nei modi dell’art. 145, co. 3, c.p.c., la via da percorrere è quella dell’art. 140 c.p.c. [33], presso la sede legale[34]. Infatti, nel caso in cui la notificazione a persona giuridica non possa essere effettuata presso la sua sede legale o effettiva, la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede un preventivo tentativo di notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente ex art. 145, co. 3, c.p.c., semprechè l’atto da notificare indichi le generalità di detta persona fisica e risulti inoltre un suo indirizzo diverso da quello dell’indicata sede della persona giuridica[35].
NOTE:
[2] Cass. n. 4777/91.
[3] Cfr. Cass. 10/4/90 n. 2992. Nello stesso senso, Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. I, pag. 416. V., infine, Vaccarella, Codice di procedura civile commentato, art. 145, pagg. 958-966.
[4] Si ricorda che la società di persone è una società sprovvista di personalità giuridica: v., per tutte, Cass. 17/3/84 n. 1856.
[5] Cfr. Cass. 17/3/84 n. 1856.
[6] Cass. n. 543/78.
[7] Cass. 11 febbraio 1999 n. 1150. Cfr. pure Cass. 17 marzo 1984 n. 1856, in tema di società in accomandita semplice.
[8] Tale disposizione vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell’art. 145 c.p.c. Giurisprudenza costante: v., per tutte, Cass. n. 11004/98.
[9] F. del Giudice, Codice civile esplicato, art. 46 c.c., pag. 99.
[10] In altri termini, con ciò si intende tutelare i terzi nel caso in cui la sede indicata nell’atto costitutivo sia di ‘comodo’ e diversa dalla sede effettiva: cfr. F. del Giudice, op. cit. Cfr. Cass. 4399/95, 30/86. V. pure, Mandrioli, op. cit., pag. 416, nota 18b, in fine.
[11] Gazzoni, op. cit.
[12] Cass. 9/6/88 n. 3910.
[13] Gazzoni, op. cit.
[14] Cass. 4/10/88 n. 5359.
[15] Tale articolo si applica anche alle società prive di personalità giuridica (come la s.a.s.), sempreché sia stato effettuato il previo esperimento della notifica ai sensi del secondo comma: Cass. n. 3107/90.
[16] Mandrioli, op. cit., pag. 417. V.,
inoltre, Cass. 7/4/87 n. 3396, secondo cui “la parte che chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha l’onere di indicarne la denominazione e la sede, ma non anche la persona fisica incaricata di ricevere la notifica”. Eccezionalmente, ciò non vale, invece, nel caso in esame: v. nota 22.
[17] Le precisazioni riportate di seguito nel testo sono condivise da Mandrioli, op. cit., pag. 417, nota 19.
[18] Cass. 21/1/93 n. 704.
[19] Comm. Imp. Distr., sez. I, Genova, 5 marzo 1996 n. 56.
[20] V., per tutte, Tribunale Napoli, 3 novembre 1995.
[21] Cass. n. 2758/79.
[22] Nell’ipotesi in cui manchi l’indicazione della persona fisica che abbia la titolarità del potere rappresentativo, è dato senz’altro di ricorrere alla notificazione ex art. 140 c.p.c., sulla base della sola impossibilità di notificare l’atto nella sede dell’ente: Cass. n- 6529/92, 12004/93
[23] Cass. n. 8648/94, 1856/84, 1520/76.
[24] Cass. 7/4/87 n. 3396.
[25] Cass. 2/3/90 n. 1640.
[26] Cass. 12/4/90 n. 3107 e 17/3/84 n. 1856.
[27] Cass. n. 4033/85.
[28] Cass. 17 gennaio 1996 n. 371.
[29] Cass. 16/3/89 n. 1311.
[30] Ad es. perché la sede è chiusa: Cass. 8/1/97 n. 73, 7/7/92 n. 8291.
[31] Cass. 5/6/87 n. 4927.
[32] Cass. n. 5269/83, 1640/90.
[33] Cass. 11/1/94 n. 239, 1/3/89 n. 1102.
[34] La notifica ex art. 140 c.p.c. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche, ma solo nel caso di notifica presso la sede legale e non anche nel caso di notifica presso la sede effettiva. Sul punto, v. Cass. 4/10/1988 n. 539, nonché Cass. n. 12510/95, 12004/93, 716/99.
[35] Cass. 16/3/89 n. 1311.
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