SPECIALE IMPIANTI – Mancanza consapevole di conformità

L’art. 35, co. 2, Decreto Legge n. 112/2008 ha abolito l’obbligo per il proprietario di garantire all’acquirente o all’inquilino la conformità degli impianti.
In precedenza, se l’acquirente o il conduttore – magari per spuntare un prezzo inferiore – accettava di acquistare o di prendere in locazione l’immobile con gli impianti (di luce, acqua e gas, ecc.) non conformi, il proprietario era esonerato dalla prestazione della garanzia di conformità stessa e dalla consegna della relativa documentazione purché tale consapevolezza di non conformità fosse indubbia, ossia a condizione che nell’atto di vendita o di locazione chiaramente si specificasse che il venditore/locatore era esonerato dal prestare la predetta garanzia di sicurezza degli impianti, e che chi accettava l’immobile assumeva su di sè i rischi di incolumità e tutte le spese necessarie a mettere eventualmente a norma gli impianti stessi.
Ora, invece, venuto meno quell’obbligo di garanzia, ai predetti fini torna ad essere sufficiente dichiarare che l’immobile è “visto e piaciuto così com’è”, o che “gli impianti sono trasferiti nello stato in cui si trovano” (o altre analoghe clausole di mero stile).
 
Art. 35, co. 2, Decreto Legge n. 112/2008

Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008
Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 26 marzo 2008


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