Una volta proposta domanda di adempimento, la risoluzione può essere comunque chiesta sia durante quel giudizio (art. 1453 cc), sia dopo quello, cioè allorché il contraente infedele condannato all’esecuzione non provveda nuovamente all’adempimento stavolta secondo le prescrizioni della sentenza.
Sicchiero G., La risoluzione per inadempimento, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Artt. 1453 – 1459, pag. 304 e ss.
Sicchiero G., La risoluzione per inadempimento, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Artt. 1453 – 1459, pag. 304 e ss.
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