Una volta estinto il mutuo da parte del cliente, la Banca deve effettuare la cancellazione della relativa ipoteca entro i successivi 30 giorni (Dl n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007), concretando altrimenti l’eventuale ritardo una pratica commerciale scorretta, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500.000 euro eventualmente su denuncia-segnalazione dell’utente consumatore (D. Lgs. n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo”).
Autorità Garante Concorrenza Mercato, Pres. Catricalà A., Provvedimento n. 20232 del 26 agosto 2009
Autorità Garante Concorrenza Mercato, Pres. Catricalà A., Provvedimento n. 20232 del 26 agosto 2009
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