Il datore di lavoro è penalmente responsabile (art. 659 c.p.) per il rumore causato dai propri dipendenti che sia di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (Corte di Cassazione, Sezione penale, 29 settembre 2008).
Dello stesso reato risponde anche il proprietario di un bar o di altro locale per gli schiamazzi posti in essere dai propri clienti (Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 16686 del 28 marzo 2003).
Dello stesso reato risponde anche il proprietario di un bar o di altro locale per gli schiamazzi posti in essere dai propri clienti (Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 16686 del 28 marzo 2003).
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