Rumori molesti di dipendenti e clienti

Il datore di lavoro è penalmente responsabile (art. 659 c.p.) per il rumore causato dai propri dipendenti che sia di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (Corte di Cassazione, Sezione penale, 29 settembre 2008).
Dello stesso reato risponde anche il proprietario di un bar o di altro locale per gli schiamazzi posti in essere dai propri clienti (Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 16686 del 28 marzo 2003).

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