Come scritto ieri in questo articolo, sono state recentemente approvate in via definitiva dal Senato alcune modifiche al cpc in tema di rito del lavoro.
Tra queste segnaliamo che il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 cpc smette di essere obbligatorio: chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 cpc può promuovere detto tentativo, e -qualora lo faccia- la controparte è comunque libera di rivolgersi immediatamente all’autorità giudiziaria rifiutandone così l’espletamento.
Tra queste segnaliamo che il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 cpc smette di essere obbligatorio: chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 cpc può promuovere detto tentativo, e -qualora lo faccia- la controparte è comunque libera di rivolgersi immediatamente all’autorità giudiziaria rifiutandone così l’espletamento.
Il termine “obbligatorio” è stato altresì tolto dalla rubrica del nuovo art. 410 cpc.
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