Articolo aggiornato dopo la pubblicazione iniziale
Con l’occasione, prima di passare all’esame delle ulteriori modifiche legislative (la riforma, infatti, oltre al cpc interessa anche altri settori, ivi compreso il codice civile), segnalo che la predetta Legge ha:
1) escluso (non retroattivamente) l’applicabilità del rito del lavoro per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali (art. 53 disegno di legge cit.);
2) abrogato (non retroattivamente) il rito societario (art. 54 disegno di legge cit.).
Prima di chiudere, oltre a quanto già segnalato in questo articolo, rilevo che, all’ultimo comma dell’art. 7 cpc è stato aggiunto un ulteriore numero dopo il 3, ma lo si è chiamato 3-bis anziché 4: in tempi di crisi, meglio risparmiare.
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