La distinzione tra nullità e annullabilità è stata introdotta soltanto nel vigente codice civile del 1942 per influenza della pandettistica tedesca, mentre il precedente codice del 1865 rimaneva infatti fermo alla previsione generale della sola nullità (imprescrittibile o prescrittibile) secondo la migliore tradizione francese.
Franzoni M., Dell’annullabilità del contratto, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Artt. 1425 – 1426, pag. 6 e ss.
Franzoni M., Dell’annullabilità del contratto, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Artt. 1425 – 1426, pag. 6 e ss.
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