Nel caso di assegno a vuoto emesso da una società, è contro di questa che deve essere elevato il protesto e non personalmente nei confronti del suo legale rappresentante in proprio. Inoltre, qualora il protesto elevato nei confronti della società contenga anche l’espressa e specifica indicazione del nominativo del suo legale rappresentante, questo ha diritto a chiederne la cancellazione dagli elenchi ufficiali della Camera di Commercio, ma non al risarcimento del danno, perché la legge non impone l’indicazione del nominativo del legale rappresentante, ma neppure la esclude.
Corte di Cassazione, sentenza n. 11049 del 6 maggio 2008
Pretura Macerata, 28 febbraio 1989
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