Privacy: nuovo codice di condotta per gli avvocati

Il 1° gennaio 2009 è entrato in vigore il Codice di Condotta per gli avvocati (e non solo), recentemente emanato dal Garante della Privacy.
Tra le novità, segnalo:
– L’informativa privacy di cui all’art. 13 Codice Privacy può essere unica, ossia fornita in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio o pubblicazione sul proprio sito Internet (art. 3)
– La cessazione dello svolgimento di un incarico non comporta l’automatica dismissione dei dati (che peraltro possono essere conservati anche in formato elettronico), e, qualora non subentri nella difesa altro difensore, tutta la documentazione del cliente, decorso un congruo termine dalla comunicazione allo stesso, “è” (può?, deve?) consegnata al Consiglio deIl’ordine di appartenenza ai fini della conservazione (art. 4).

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