Prescrizione del bollo auto

Il pagamento del bollo (autoveicoli, motoveicoli ed autoscafi) si prescrive in tre anni, dopodiché non può più essere preteso. Quando la prescrizione è interrotta (purché prima della scadenza del triennio) attraverso una richiesta di pagamento della P.A. o una cartella esattoriale (magari poi divenuta definitiva per mancata opposizione), il termine di prescrizione ricomincia a decorrere per un nuovo triennio (e non per dieci anni come per il caso in cui il termine di prescrizione sia interrotto da una sentenza).

Art. 3 D.L. n. 597/1985, convertito con L. 60/1986.
Corte di Cassazione, sentenza n. 12263 del 25 maggio 2007


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