Preliminare ad effetti anticipati e termine per denunciare i difetti riscontrati nell'immobile

La Legge dispone che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi” (art. 1490 c.c.), ma “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta” (art. 1495 c.c.).
Tuttavia, tale onere di denuncia nel predetto termine di otto giorni non opera nel caso di contratto preliminare (c.d. “compromesso”), neppure qualora vi sia stata anche la consegna anticipata del bene (c.d. “preliminare ad effetti anticipati”).
Ne discende che il promissario acquirente può quindi far valere la garanzia per vizi denunciandoli al venditore immediatamente dopo la stipula del contratto definitivo di vendita (c.d. “rogito”), salvo che non preferisca invece sospendere il pagamento del prezzo e chiedere la risoluzione del preliminare.

Giurisprudenza:
Cassazione civile, sez. II, 31 luglio 2006, n. 17304
Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 2005, n. 16969
Cassazione civile, sez. II, 26 maggio 2004, n. 10148
Tribunale Nola, 15 settembre 2004
Tribunale Napoli, 13 gennaio 2004
Corte appello Venezia, 10 marzo 2000
Cassazione civile, sez. II, 13 aprile 1999, n. 3626
Cassazione civile, sez. II, 20 marzo 1999, n. 2613
Corte appello Lecce, 22 luglio 1999
Cassazione civile , sez. II, 14 novembre 1988, n. 6143
Cassazione civile, sez. II, 29 aprile 1998, n. 4354
Tribunale Cagliari, 16 novembre 1998
Cassazione civile, sez. II, 06 novembre 1987, n. 8220
Cassazione civile , sez. II, 18 agosto 1986, n. 5067


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