Lo scomputo delle ritenute subite da professionisti ed imprenditori è ammesso anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, a condizione che sia possibile comprovare l’importo effettivamente percepito tramite la contemporanea esibizione dell’apposita fattura e della documentazione rilasciata da banche e altri intermediari finanziari.
In caso di controllo della documentazione da parte dell’Ufficio si dovrà quindi allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che le fatture così certificate e la documentazione allegata si riferiscono ad una fattura effettivamente annotata nelle scritture contabili.
Appare perciò particolarmente importante avere cura di conservare i documenti contabili attestanti l’incasso del netto (contabile bancaria di bonifico ricevuto, copia di assegno incassato, copia dell’incasso con POS).
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009
VIA | Studio Associato Borelli – Della Valle (Modena)
In caso di controllo della documentazione da parte dell’Ufficio si dovrà quindi allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che le fatture così certificate e la documentazione allegata si riferiscono ad una fattura effettivamente annotata nelle scritture contabili.
Appare perciò particolarmente importante avere cura di conservare i documenti contabili attestanti l’incasso del netto (contabile bancaria di bonifico ricevuto, copia di assegno incassato, copia dell’incasso con POS).
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009
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