Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 (che ha sostituito la famosa/famigerata L. 626/94), sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza.
La predetta nullità riguarda tutti i predetti tipi di contratto, cioè anche quelli stipulati prima del 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008), nei quali i costi della sicurezza del lavoro devono infatti essere indicati con clausola aggiuntiva o dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.
Esempio di clausola:[…]
«Con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto, ed anche ai sensi art. dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, le sottoscritte parti si dànno reciprocamente atto che i costi relativi alla sicurezza ammontano ad euro …»
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Art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro):
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita’ ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.
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