Il comma 2 dell’art. 3-quater della L. 480/1995 è significativo.
E ciò non tanto per il fatto stesso che in una Legge dello Stato esista un articolo 3-quater, ma proprio per il suo contenuto.
Ivi si prevede infatti che un certo termine(*) “è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996”.
Come a dire: un’altra volta.
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(*) Si tratta del termine previsto dal comma 2 dell’art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ossia quello entro cui “tutti gli altri organismi che usino la denominazione “camera di commercio” e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione”.
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