Con sentenza n. 2219 del 11/08/2009, il TAR Piemonte ribadisce quanto precedentemente già affermato dallo stesso Tribunale con sentenza n. 1018 del 10/04/2009, ossia che “le notifiche effettuate in proprio ai sensi della L. 53/1994 si perfezionano, anche per il notificante, soltanto con la ricezione del plico da parte del destinatario e non al momento della mera spedizione dello stesso“.
Secondo quanto si desume dagli argomenti esposti in motivazione, l’accennato momento perfezionativo dipende dal fatto che all’avvocato è attribuito il “privilegio” di poter notificare in proprio, così “evitando di dover sottostare agli orari di chiusura mattutina degli Ufficiali giudiziari”.
Secondo quanto si desume dagli argomenti esposti in motivazione, l’accennato momento perfezionativo dipende dal fatto che all’avvocato è attribuito il “privilegio” di poter notificare in proprio, così “evitando di dover sottostare agli orari di chiusura mattutina degli Ufficiali giudiziari”.
NOTA:
Per l’opposta tesi, cfr. Trib. Modena, Giud. Dott. Cigarini R., sentenza n. 4093 del 6 maggio 2009, secondo cui “La notifica a mezzo posta effettuata in proprio dall’avvocato (L. n. 53/1994) si perfeziona, per il notificante, al momento dell’affidamento del plico alle poste e non con la sua ricezione da parte del destinatario, esattamente come avviene nel caso di notifica effettuata dall’Ufficiale Giudiziario”.
Per l’opposta tesi, cfr. Trib. Modena, Giud. Dott. Cigarini R., sentenza n. 4093 del 6 maggio 2009, secondo cui “La notifica a mezzo posta effettuata in proprio dall’avvocato (L. n. 53/1994) si perfeziona, per il notificante, al momento dell’affidamento del plico alle poste e non con la sua ricezione da parte del destinatario, esattamente come avviene nel caso di notifica effettuata dall’Ufficiale Giudiziario”.
Ad abundantiam, si segnala che la citata decisione di TAR Piemonte è stata poi cassata da Consiglio di Stato n. 2055 del 13 aprile 2010 (FONTE).
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