Notifiche in proprio e perfezionamento per il notificante: la Cassazione sconfessa, ante litteram, il TAR

Secondo una recente decisione del TAR Piemonte (sentenza n. 1018 del 10/04/2009, v. attach), che ha suscitato vasta eco tra gli avvocati anche perché menzionata nel numero di Italia Oggi del 30/4/2009 (pag. 16) recapitato in tutti gli studi legali d’Italia unitamente al periodico della Cassa Forense, le notifiche effettuate in proprio ai sensi della L. 53/1994 si perfezionano, anche per il notificante, soltanto con la ricezione del plico da parte del destinatario e non al momento della mera spedizione dello stesso.
Assai intelligentemente, ilcaso.it oggi pubblica (ma sarebbe meglio dire ri-pubblica) ben due sentenze della Corte di Cassazione, la n. 15081/2004 e la n. 6402/2004, secondo le quali “Nel caso di notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 53 del 1994, la notifica si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle poste“.

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