Secondo una recente decisione del TAR Piemonte (sentenza n. 1018 del 10/04/2009, v. attach), che ha suscitato vasta eco tra gli avvocati anche perché menzionata nel numero di Italia Oggi del 30/4/2009 (pag. 16) recapitato in tutti gli studi legali d’Italia unitamente al periodico della Cassa Forense, le notifiche effettuate in proprio ai sensi della L. 53/1994 si perfezionano, anche per il notificante, soltanto con la ricezione del plico da parte del destinatario e non al momento della mera spedizione dello stesso.
Assai intelligentemente, ilcaso.it oggi pubblica (ma sarebbe meglio dire ri-pubblica) ben due sentenze della Corte di Cassazione, la n. 15081/2004 e la n. 6402/2004, secondo le quali “Nel caso di notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 53 del 1994, la notifica si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle poste“.
Assai intelligentemente, ilcaso.it oggi pubblica (ma sarebbe meglio dire ri-pubblica) ben due sentenze della Corte di Cassazione, la n. 15081/2004 e la n. 6402/2004, secondo le quali “Nel caso di notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 53 del 1994, la notifica si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle poste“.
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