Notifiche in Italia e all'estero

Notifiche a mezzo fax
La notifica eseguita a mezzo fax è giuridicamente inesistente, anche ove autorizzata ex art. 151 cpc.: Cass. Civile, SS.UU., n. 14571/2007
Notifiche nella Comunità europea
Il 10 dicembre 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (CE) n. 1392/2007 (v. link, v. attach) in tema di notificazione degli atti giudiziari civili.
Il nuovo regolamento abroga il precedente (n. 1348/2000) e si applica nei Paesi europei, tranne la Danimarca.

Notifiche a mezzo posta
L. 28 febbraio 2008, n. 31, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (c.d. “milleproroghe”) – Interventi nel settore della giustizia.
Il 27 febbraio 2008 il Senato ha approvato il c.d. “decreto milleproroghe”, vale a dire il disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.
Deve, preliminarmente, precisarsi che tutte le disposizioni introdotte dalla legge di conversione del “decreto milleproroghe” sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero in data 1° marzo 2008 (in S.O. alla G.U., n. 51 del 29 febbraio 2008).
La legge di conversione, del tutto inaspettatamente, ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) serie modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334).
Viene, in particolare, modificato l’art. 7 della legge citata, che, nella sua attuale stesura, così recita:
“1. L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
3. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
4. L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.
5. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione”.
Disciplina, questa, che ha superato indenne il vaglio di costituzionalità, prima con ordinanza n. 210 del 2005 e poi con ordinanza n. 131 del 2007.
La Legge n. 31 del 2008 ha innanzi tutto inserito un comma 6 all’art. 7 che così recita: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Viene dunque stabilito, a garanzia dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’avvenuta notifica, che, qualora l’agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell’atto da notificare, ha comunque l’obbligo di notiziare quest’ultimo dell’avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l’invio di una raccomandata al soggetto destinatario.
Senza alcun dubbio, però, la norma di maggior rilievo è quella contenuta all’art. 36, comma 2-quinquies della legge di conversione n. 31 del 2008.
Tale disposizione, infatti, stabilisce che l’obbligo per l’agente postale di notiziare, mediante raccomandata, il destinatario dell’atto dell’avvenuta notifica del piego a terza persona non soltanto “si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, ma anche che “Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”.
In base ad una prima lettura della richiamata disposizione, dunque, può affermarsi che il nuovo art. 36, comma 2-quinquies:
a) fa decorrere il nuovo obbligo previsto dall’art. 7, comma 6, della L. n. 890 del 1982 per l’agente postale dal 1° marzo 2008 (l’art. 1, comma 2, della L. 28 febbraio 2008, n. 31, stabilisce infatti che “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” e la legge è stata pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008);
b) la notifica della sentenza già eseguita prima dell’entrata in vigore della Legge n. 31 del 2008 (sentenza già notificata al 1° marzo 2008) non produce l’effetto di far decorrere il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (ovvero trenta giorni per proporre appello, revocazione ed opposizione ordinaria di terzo; sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione), qualora ricorrano congiuntamente le due condizioni ivi stabilite (l’uso della congiunzione “e” non lascia dubbi in proposito): 1) mancata consegna del piego personalmente al destinatario della notifica; 2) prova che il destinatario non ha avuto conoscenza della notificazione del piego (l’onere della quale sembra debba competere al destinatario dell’atto che asserisca di non aver avuto conoscenza della notifica del piego ad uno dei soggetti indicati nell’art. 7).
Per quanto, poi, concerne il riferimento alle “sentenze” contenuto nella norma transitoria, deve tenersi conto della giurisprudenza costante della Suprema Corte secondo cui il termine “sentenza” deve interpretarsi in senso sostanziale di provvedimento definitivo e decisorio, che abbia pronunciato su diritti e status e non sia modificabile e revocabile: deve ritenersi, dunque, che la previsione si applichi anche ai decreti ed alle ordinanze che presentano tali caratteristiche.
Quanto alla portata della disposizione transitoria, riferendosi la norma alle notifiche delle sentenze già effettuate al 1° marzo 2008, la stessa:
a) appare limitata quanto alla disciplina dettata dal codice di procedura civile, tenuto conto della generale previsione di cui all’art. 170 c.p.c., richiamato dall’art. 285, sicché l’effetto sarebbe limitato ai casi previsti dagli artt. 286, comma 2, e 292, ultimo comma, c.p.c. ed ai casi in cui la parte si è costituita personalmente in giudizio ex art. 170, comma 3; mentre, circa la notifica eff
ettuata al procuratore costituito ex art. 170, comma primo, la disposizione potrebbe trovare applicazione per la notifica effettuata a mezzo del servizio postale – è il caso tipico della notifica effettuata a mani della “segretaria di studio” –, e l’ipotesi assumerebbe rilievo per la vigenza della disciplina “a regime”, dandosi luogo ad un ulteriore aggravio delle formalità che rischia di allungare i tempi ed aumentare le incertezze e, probabilmente, aprire anche la strada a nuove declaratorie di incostituzionalità (ad esempio, qualora anche la raccomandata fosse ricevuta da persona diversa dal destinatario, come nel caso della segretaria di studio del procuratore costituito);
b) sembra parimenti limitata, quanto alla disciplina dettata dal codice di procedura penale in tema di notificazioni a mezzo posta (art. 170 c.p.p.), ai soli casi nei quali l’imputato non ha eletto o dichiarato domicilio (applicandosi la speciale disciplina dettata dall’art. 161), ovvero non ha nominato un difensore di fiducia (applicandosi la speciale disciplina dettata dall’art. 157, comma 8-bis, salvo che il difensore di fiducia non abbia dichiarato, contestualmente al deposito della nomina fiduciaria, di non accettare le notificazioni).
Nel caso in cui la notificazione della sentenza al 1° marzo 2008 risultasse eseguita a persona diversa dall’effettivo destinatario, occorre dunque che la parte notificante (pubblica o privata), onde evitare eventuali eccezioni della parte notificata, provveda a reiterare la notifica della sentenza, alla stregua del nuovo obbligo incombente sull’agente postale in base all’art. 7, comma sesto, della Legge n. 890 del 1982.
La limitata portata degli effetti della disposizione transitoria, del resto, trova conferma nel fatto che, se, a seguito della notifica effettuata sotto il regime previgente, il destinatario ha proposto impugnazione, è evidente che lo stesso ha avuto conoscenza dell’atto e non si avrà alcuna conseguenza sul processo.
Diversamente, se il destinatario non ha proposto impugnazione, sembra doversi distinguere: a) se non è ancora decorso il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ., sarà ancora possibile impugnare la sentenza senza alcuna limitazione; b) se, invece, il termine è decorso, la sentenza sarà passata in giudicato, né potrà avere alcun rilievo il fatto che la notifica della sentenza che aveva fatto decorrere il termine breve sia stata notificata a persona diversa dal destinatario (salvo il caso dell’impugnazione del contumace involontario disciplinato dall’art. 327, comma secondo, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione, Relazione n. III/04 del 10 marzo 2008 (Redattore: Alessio Scarcella, Giovanni Canzio)

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