Mantenimento in via diretta della prole e permanenza della stessa presso il genitore obbligato

Secondo la giurisprudenza più recente (Corte di Cassazione, sentenza n. 17055/2007 e n. 566/2001), l’assegno di mantenimento è determinato in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno, sicché il pagamento mensile del contributo rappresenta perciò la semplice “rata” di quell’unico debito. Ne consegue che il genitore deve ritenersi tenuto al pagamento di quella “rata”, cioè del contributo mensile, anche per il mese in cui abbia con sè i figli, ossia pur quando provveda, in modo esclusivo e diretto, al loro mantenimento per un certo periodo.[…]
Si segnala tuttavia che, tempo addietro, la Corte di Cassazione ha invece sostenuto – con ragionamento forse preferibile da un punto di vista giuridico – l’esatto contrario, ossia che nel periodo in cui i figli si trovino presso il genitore obbligato al pagamento del loro contributo, il mantenimento sarebbe assicurato in via diretta dal genitore stesso sicché non vi sarebbe necessità di versare all’altro genitore anche l’assegno di mantenimento mensile, “a meno che dal provvedimento che fissa l’assegno di contributo al mantenimento non risulti in modo espresso ed inequivoco che la misura mensile del contributo sia stabilita mediante frazionamento di una somma unitaria determinata per l’arco inscindibile di un intero anno” (Corte di Cassazione, sentenza n. 6786 del 13 dicembre 1988). Previsione “espressa ed inequivoca” che tuttavia, nella prassi dei Tribunali, non ricorre praticamente mai…
Tra i due predetti orientamenti giurisprudenziali, il secondo appare senz’altro più equo nei confronti del genitore obbligato al versamento dell’assegno, che – spesso in un clima genitoriale già teso – non comprende e trova “ingiusto” dover versare all’altro genitore l’assegno di mantenimento anche nel mese in cui abbia la prole presso di sè.
D’altra parte, condizionare il versamento dell’assegno ed il relativo importo al periodo di tempo in cui la prole si trovi presso il genitore obbligato al pagamento del contributo agevola i contasti tra i genitori separati o divorziati, in questa fase non proprio inclini a risolvere tra loro le questioni con serenità e reciproco buon senso: ad esempio, se la permanenza della prole presso l’altro genitore sia di poco inferiore al mese, il contributo è dovuto?, se e di quanto dovrà essere decurtato l’assegno di mantenimento se un certo mese la prole è stata presso l’altro genitore 2 giorni in più del previsto?; e, soprattutto, quanti giorni in più del previsto la prole è stata presso l’altro genitore questo o quel mese? Insomma, forse proprio per tali ragioni, e quindi nell’interesse preminente della prole (su cui sempre si ripercuote ogni contrasto tra i genitori), il primo dei suddetti orientamenti giurisprudenziali, ricorrendo ad un escamotage giuridico, elimina alla radice alcuni problemi pratici nella determinazione mese per mese del contributo al mantenimento della prole, prevedendo appunto che il periodo di permanenza – breve o lungo che sia – presso l’altro genitore non diminuisce corrispondentemente l’importo dell’assegno, che rimane appunto invariato e, soprattutto, certo.
Si ricorda infine che, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 18187 del 18 agosto 2006), l’affidamento condiviso dei figli minori non comporta automaticamente un obbligo di mantenimento “diretto” a carico di ciascun genitore, e pertanto non esclude la previsione di un assegno di mantenimento a favore del genitore con il quale i figli convivano (c.d. genitore collocatario). Quanto detto sopra vale pertanto anche con riferimento all’affidamento condiviso, che attualmente è il regime preferenziale di affidamento della prole minorenne.

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