Secondo T.A.R. Lombardia Milano, 20 dicembre 1988, n. 428:
“Poiché la normativa dettata in materia di distanze legali è da ritenersi diretta all’esigenza di evitare la formazione di strette e dannose intercapedini per evidenti ragioni di igiene, areazione e luminosità, ne deriva che la suddetta normativa è inapplicabile relativamente ad un manufatto completamente interrato quale una piscina“.
Peccato, però, che l’art. 889 c.c. disciplini le distanze dal confine (2 metri) anche per pozzi e cisterne, che con l’esigenza di evitare intercapedini dannose non hanno nulla a che fare e che per analogia possono anzi equipararsi proprio alle piscine, anche con riferimento appunto alle distanze minime che queste devono osservare dal confine con il fondo vicino.
[estremi]
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