In tema di locazione ad uso diverso dall’abitativo, l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale (artt. 34 e 35 L. n. 392/1978) non è subordinata alla effettiva perdita di avviamento in conseguenza del rilascio, sicché essa spetta al conduttore anche se quest’ultimo continui ad esercitare la medesima attività in altro locale del medesimo immobile o nelle immediate vicinanza.
Corte di Cassazione, setenza n. 7992 del 2 aprile 2009
VIA | GaD (cartaceo), n. 19/2009, pag. 76
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