L'interruzione del processo a seguito di fallimento di una delle parti

L’interruzione del processo civile a seguito del fallimento di una delle parti può essere dichiarata dal Giudice anche in mancanza di “denuntiatio” da parte del procuratore del fallito purché vi sia una qualsiasi prova documentale dell’intervenuto fallimento.
Osservatorio Giustizia civile Modena, 29 giugno 2009

Pubblicato

in

da

Tag:

Commenti

Lascia un commento