Il datore di lavoro può licenziare un proprio dipendente (ad esempio, un centralinista) nel caso di “soppressione del posto” (ad es., eliminazione dell’ufficio stesso di centralino, perché magari si è ritenuto di “esternalizzare” il servizio, cioè di appaltarlo a terzi, ad es. ad un call center), a condizione che il dipendente licenziato non possa essere assegnato con mansioni equivalenti ad una posizione di lavoro analoga a quella soppressa, o in subordine che il lavoratore abbia espressamente rifiutato di essere adibito a mansioni inferiori che quindi il datore di lavoro gli deve comunque previamente offrire in alternativa al licenziamento.
Corte di Cassazione, sentenza n. 21579 del 13 agosto 2008
Corte di Cassazione, sentenza n. 21579 del 13 agosto 2008
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