Anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione immediata non è possibile notificare l’atto di pignoramento presso terzi prima del perfezionamento della notifica al debitore del precetto, effettuata a mezzo posta, in quanto la notifica al terzo dell’atto di pignoramento con conseguente vincolo sulle somme pignorate deve essere preceduta dal perfezionamento della notifica dell’atto di precetto.
Trib. Torino, Giud. Dott. Buzano M., decreto 11 giugno 2010
NOTA:
Il decreto in epigrafe, ritenendo che l’art. 482 c.p.c. non dia al giudice il potere di autorizzare l’esecuzione prima del perfezionamento della notifica dell’atto di precetto nega in sostanza la possibilità di effettuare in molti casi, la cd. esecuzione immediata che il legislatore ha previsto quando vi è pericolo nel ritardo nell’attendere il termine di cui all’atto di precetto, quando cioè il ritardo nell’inizio dell’esecuzione possa in concreto pregiudicare il credito azionato perchè ad esempio il debitore incasserebbe il credito o occulterebbe i beni da pignorare.
Uno di tali casi è, come nella specie, il pignoramento presso terzi considerato che, anche ammettendo la possibilità di notificare al debitore insieme il precetto ed il pignoramento, la notifica di quest’ultimo al terzo potrebbe avvenire prima del perfezionamento di quella del precetto.
Ma ciò potrebbe avverarsi anche quando non ci siano ulteriori soggetti che debbano partecipare al procedimento esecutivo, come nel caso di un’esecuzione mobiliare od immobiliare.
In questi casi, infatti, qualora la notifica del precetto avvenisse ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (con il perfezionalmento della notifica per il debitore con il ricevimento della raccomandata o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, l’ufficiale giudiziario, secondo tale tesi, non potrebbe procedere prima al pignoramento).
Tale materia dovrebbe essere oggetto unicamente di eventuale opposizione agli atti esecutivi ma il rifiuto, non si sa quanto legittimo, degli ufficiali giudiziari di eseguire la notifica del pignoramento in uno con il precetto al debitore a mezzo posta ha provocato il decreto in epigrafe.
Sembra quindi preferibile una interpretazione dell’art. 482 c.p.c. il cui testo fa riferimento espressamente al potere di “autorizzare l’esecuzione immediata” come deroga all’art. 479 c.p.c., che tra l’altro recita: “se la legge non dispone altrimenti”, sulla necessità di previa notifica del precetto.
Oppure ritenere che nella specie si possa fare riferimento solo al giorno della richiesta di notifica del precetto non essendo addebitabili al creditore i ritardi del relativo procedimento e non essendoci un interesse contrario del debitore da tutelare, essendo egli comunque soggetto all’esecuzione immediata.
Sulla questione in giurisprudenza si segnala, in sede di opposizione agli atti esecutivi, Trib. Benevento 10 aprile 2008 per cui proprio in un caso di pignoramento presso terzi “la doglianza relativa al fatto che la notifica dell’atto di pignoramento è avvenuta senza il preventivo compimento di tutte le formalità necessarie per la notifica dell’atto di precetto non risulta fondata atteso che la dispensa dal termine di cui all’art. 482 c.p.c. giustifica il contestuale inoltro dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento” e Trib. Genova Sez. VII, 23 febbraio 2006 per cui “la notificazione del precetto e quella del pignoramento immobiliare possono essere contestuali. La contestualità, tuttavia, non richiede una assoluta simultaneità dei due atti, ma solo una sostanziale unicità di tempo e di luogo, tale da rendere palese il collegamento esistente fra gli atti”.
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