La durata minima di accensione della lampada semaforica gialla è determinante ai fini della sicurezza della circolazione, sicché deve essere tale da consentire l’arresto del veicolo in condizioni di sufficiente sicurezza. Pertanto, pur non essendo rinvenibili nell’ordinamento stradale indicazioni precise circa tale durata minima del “giallo”, deve comunque ritenersi che, ai fini della fondatezza della contestazione della violazione di cui all’art. 146, co. 3, CdS (attraversamento con semaforo rosso), negli impianti semaforici urbani la durata di accensione della lampada gialla non potrà essere inferiore a 6,13 sec. per le autovetture e 6,64 sec. per i motocicli: una durata inferiore fa ritenere insussistente, in capo al conducente che passi col rosso, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, e rende la violazione, seppure fotograficamente provata, non sanzionabile ai sensi dell’art. 3 L. n. 689/1981, e la relativa multa annullabile su ricorso di parte (Nella specie, l’infrazione era stata accertata a mezzo di apparecchiatura “T-RED” e la durata – illegittima – del “giallo” era di 3,532 sec.).
Giudice di Pace di Vignola, Dott. Casadei E., n. 112 del 15 aprile 2008
Nota:
Negli stessi termini, Giudice di Pace di Vignola, Dott. Casadei E., n. 273 del 1° luglio 2008, ma con riferimento all’apparecchiatura Vista-Red.
Giudice di Pace di Vignola, Dott. Casadei E., n. 112 del 15 aprile 2008
Nota:
Negli stessi termini, Giudice di Pace di Vignola, Dott. Casadei E., n. 273 del 1° luglio 2008, ma con riferimento all’apparecchiatura Vista-Red.
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