Le comunicazioni via fax o e-mail del Curatore ai creditori

Il Curatore deve necessariamente effettuare via fax o posta elettronica le prescritte notificazioni e comunicazioni ai creditori quando tali modalità siano state indicate dai creditori stessi ex art. 93, co. 5, Legge Fall. nell’atto di insinuazione al passivo. In difetto di alternativa e sempre facoltativa elezione di domicilio, le notificazioni e comunicazioni vanno effettuate presso la cancelleria. Tuttavia, una comunicazione effettuata a mezzo racc. a.r., in luogo di quella telematica, rimane priva di sanzione processuale, sia specifica, sia in forza del principio generale del raggiungimento di fatto dello scopo tipico sotteso alla indicazione normativa di forma.
Osservatorio Giustizia civile Modena, 29 giugno 2009

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