Per iniziare l’attività di commercio elettronico (c.d. e-commerce) è sufficiente, dal punto di vista amministrativo, una mera comunicazione al Comune di residenza (se persona fisica) o sede (se società) ed attendere i successivi 30 giorni di silenzio-assenso (artt. 21 e ss. del D.Lgs. n. 114/1998).
La disciplina del commercio, pag. 263.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.