Tutte le sanzioni amministrative (ad es., multa stradale) possono essere annullate nel caso in cui le relative violazioni siano state commesse “in stato di necessità” (ad es., per raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale), che deve tuttavia riguardare un danno grave “alla persona”, rimanendo così esclusa l’ipotesi in cui in pericolo di vita sia un animale (Nella specie, la multa per eccesso di velocità – ritenuta giudizialmente legittima – era stata fatta ad un veterinario che stava precipitandosi a salvare un animale).
Corte di Cassazione, sentenza n. 22365/2008
Art. 4 L. 689/1981, Art. 54 c.p.
VIA | IlSole24Ore (cartaceo) del 18/11/08, pag. 39
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