La ragionevole durata del processo

La durata del processo non deve tendenzialmente eccedere il triennio per il primo grado, il biennio per il gravame e l’anno per il giudizio di legittimità, a pena di indennizzo del danno (non patrimoniale) secondo il tariffario CEDU, ossia tendenzialmente € 1.000/1.500 per ogni anno di durata del processo (e cioè non per ogni anni del solo periodo “eccedente” ossia del ritardo).

Corte di Cassazione, sentenza n. 5892 dell’11 marzo 2009

VIA | personaedanno.it


Pubblicato

in

da

Tag:

Commenti

Lascia un commento