La pensione di reversibilità al coniuge divorziato

Per ottenere la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato deve essere titolare di assegno divorzile e la sentenza da cui risulti l’effettiva titolarità va allegata alla domanda di pensione. Inoltre, in caso di presenza contemporanea di un coniuge divorziato e di un coniuge superstite, l’Inps potrà ripartire le quote di pensione soltanto in base a quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica della sentenza con la quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
Lo ha chiarito l’INPS

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