Per procedere alla nomina dello stimatore delle attività da inventariare (art. 87, co. 2, Legge Fall.), il Curatore non necessita dell’autorizzazione del Giudice Delegato né del Comitato dei Creditori, giacché si tratta di incarico che rientra espressamente nei suoi poteri dispositivi autonomi (art. 87 Legge Fall.). La liquidazione del compenso spetta poi sempre al Giudice Delegato ex art. 25 n.4) Legge Fall.
La nomina dello stimatore da parte del Curatore non richiede alcuna autorizzazione
da
Tag:
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.