In tema di assegno di mantenimento, il coniuge su cui grava l’obbligo dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro genitore e dei figli, è tenuto a continuare a versarlo nonostante l’azienda di cui sia amministratore si trovi in condizione di crisi economica, purché l’obbligato abbia una residua capacità economica, come ad es. dei risparmi (Nel caso di specie, un imprenditore versava 2mila euro alla ex moglie ed altri 2mila ai figli).
Corte di Cassazione, sentenza n. 3916 del 18 febbraio 2009
VIA | studiocataldi.it
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