Il requisito dell’autonoma organizzazione, necessario ai fini dell’assoggettamento all’IRAP (art. 2 e ss. D.Lgs. n. 446/1997), non può presumersi come senz’altro sussistente solo in virtù dei guadagni più o meno elevati del contribuente.
Corte di cassazione, sentenza n. 26681 dell’8 novembre 2008
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