Investimenti finanziari e propensione al rischio

In tema di intermediazione finanziaria, ove l’investitore non fornisca sul proprio profilo alcun elemento conoscitivo all’intermediario, quest’ultimo è (vieppiù) tenuto ad orientarsi con particolare cautela, dovendo ipotizzare che l’investitore stesso sia privo di conoscenze nel settore, desumendo che si tratti di investitore con propensione al rischio minima, con obiettivi di investimento orientati solo alla conservazione del capitale investito piuttosto che a massimizzare la redditività del suo investimento, a meno che tali differenti indicazioni siano desumibili, in maniera obiettiva, aliunde, ad esempio all’esito dell’analisi di scelte di investimento precedenti operate in epoche prossime. In altri termini, la mancanza di collaborazione da parte dell’investitore che ritenga di non fornire alcuna informazione diretta e soggettiva sulla sua propensione al rischio viene controbilanciata con l’inevitabile restringimento dell’area di investimento finanziario alla quale potrà utilmente accedere avendo l’intermediario l’obbligo di operare nel rispetto delle caratteristiche dell’investitore rappresentando, se del caso, che un determinato investimento non è per lui adeguato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art 29 Reg.TUF.
Trib. Piacenza, Pres. Rel. Dott.ssa Schiaffino G., sentenza n. 546 del 18-28 luglio 2009
NOTA:
In arg. cfr. pure Trib. Modena, Giud. Rel. Dott. Pasquariello D. – Pres. Dott.ssa De Marco E., sentenza n. 736 del 29 maggio 2009.

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