Intermediazione finanziaria e c.d. suitability rule

L’intermediario finanziario è tenuto, nello svolgimento della sua attività, a  garantire una conoscenza effettiva del prodotto venduto misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente, verificando, ai sensi della previsione di cui all’art 29 Reg.Consob (espressione del principio della suitability rule), che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla sua situazione patrimoniale (Nella specie, trattavasi di Bond Argentina, il cui contratto di acquisto è stato dichiarato risolto in forza del principio di cui in massima).
Trib. Piacenza, Pres. Rel. Dott.ssa Schiaffino G., sentenza n. 546 del 18-28 luglio 2009
NOTA:
In senso conforme, Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., sentenza n. 108 del 30 gennaio 2009.

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