Anche l’infedeltà platonica (cioè quella che non si concretizza in un rapporto sessuale) può essere causa di addebito della separazione personale dei coniugi.
Si ricorda che l’addebito della separazione comporta, a carico di chi è pronunciata, le seguenti conseguenze:
a) perdita del diritto all’assegno di mantenimento;
b) perdita dei diritti successori/ereditari nei confronti dell’altro coniuge
Corte di Cassazione, sentenza n. 15557 del 11 giugno 2008
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