Incidente con auto "pirata" e limiti al risarcimento del danno

In caso di sinistro con “auto pirata” (ossia fuggita dopo l’incidente e rimasta non identificata) i relativi danni sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ma soltanto a condizione che vi siano gravi danni alla persona, cioè con invalidità superiore al 9%, altrimenti non vengono risarciti neppure i danni alle cose (per questi ultimi, peraltro, è prevista comunque una franchigia di euro 500).
Art. 283 Codice delle Assicurazioni

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