Il rinvenimento di una contabilità informale (tenuta su un brogliaccio, agende, blocknotes, ecc.) da cui risultino imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, legittima l’amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo.
Cassazione Civile, sentenza n. 14218 del 19 giugno 2007
NOTA:
Contra, Corte di Cassazione, sentenza n. 14014 del 17 giugno 2009.
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