Nei procedimenti di “impugnazione” dello stato passivo previsti dall’art. 98 Legge Fallimentare, il Curatore non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del Giudice Delegato ove intenda resistere (sotto qualsivoglia profilo, compreso quello relativo alle spese dell’opposizione) alla domanda dell’opponente.
Se viceversa intenda comparire alla prima udienza del giudizio di opposizione senza opporsi all’ammissione al passivo (come richiesta o come concordata tra le parti) l’autorizzazione de qua non è necessaria; in tal caso peraltro il decreto di ammissione e modificazione dello stato passivo e la contestuale ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione per cessazione della materia del contendere sono di competenza del Collegio.
Osservatorio Giustizia civile Modena, 29 giugno 2009
Se viceversa intenda comparire alla prima udienza del giudizio di opposizione senza opporsi all’ammissione al passivo (come richiesta o come concordata tra le parti) l’autorizzazione de qua non è necessaria; in tal caso peraltro il decreto di ammissione e modificazione dello stato passivo e la contestuale ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione per cessazione della materia del contendere sono di competenza del Collegio.
Osservatorio Giustizia civile Modena, 29 giugno 2009
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