Nei giudizi, come quello di impugnazione delle sanzioni amministrative, in cui è ammessa la difesa personale della parte, questa può sempre delegare altro soggetto (ad es., parente, amico, ecc.) affinché partecipi all’udienza in sua vece.
Corte di cassazione, sentenza n. 8026 del 6/4/2006
VIA | IlSole24Ore (cartaceo), del 2 febbraio 2009, inserto L’esperto risponde, pag. 173
Corte di cassazione, sentenza n. 8026 del 6/4/2006
VIA | IlSole24Ore (cartaceo), del 2 febbraio 2009, inserto L’esperto risponde, pag. 173
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