Il nuovo contributo unificato in presenza di domanda riconvenzionale

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE

a) iscritta a ruolo dall’ingiunto (parte attrice nella causa di merito):

1) se il valore della domanda riconvenzionale NON supera lo scaglione del valore della domanda principale (decreto ingiuntivo), si deve riscuotere la metà del CU, come per le normali opposizioni a DI;

2) se il valore della domanda riconvenzionale SUPERA lo scaglione del valore della domanda principale (decreto ingiuntivo), si deve percepire il CU previsto per quello scaglione, SOTTRAENDO il CU già versato per il DI.

 

b) domanda riconvenzionale proposta dal convenuto opposto:

3) deve pagare autonomo contributo unificato, pari allo scaglione del valore della riconvenzionale richiesta.

 

CAUSE DI MERITO ORDINARIE CON DOMANDA RICONVENZIONALE

a) iscrizione a ruolo  con domanda riconvenzionale:

chiunque iscriva per primo a ruolo una  causa di merito con domanda riconvenzionale (convenuto e/o eventuale terzo chiamato) deve pagare il contributo tenendo conto del valore della domanda riconvenzionale:

1) se il valore della domanda riconvenzionale NON supera lo scaglione del valore della domanda principale (atto di citazione), si deve riscuotere il contributo sulla domanda dell’attore;

2) se il valore della riconvenzionale  supera lo scaglione del valore della domanda principale (atto di citazione), si deve riscuotere il contributo  integrativo in base allo scaglione del valore della domanda riconvenzionale proposta, che si deve intendere come valore complessivo della controversia.

 

b)  richiesta di riconvenzionale in corso di causa.

chiunque proponga domanda riconvenzionale in corso di causa deve pagare autonomo contributo unificato,  pari allo scaglione del valore della riconvenzionale richiesta.

 

Per entrambe le ipotesi, la norma  prescrive che la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento: l’omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex art. 13 punto 6 T.U, il pagamento del contributo unificato di  € 206,00 (art. 13 lett. c) per i procedimenti pendenti innanzi al Giudici di Pace e di € 1.466,00 (art. 13 lett g) per i  procedimenti pendenti innanzi al Tribunale.

 

FONTI:
– Art. 14, comma 3  del TU 115/02 come modificato dall’art. 28 legge 183/2011.
– Circolare Dirigente Amministrativo Tribunale di Modena, Dott.ssa Ivonne Pavignani


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