Il conducente che non sia riuscito ad evitare l’urto con il pedone è responsabile, sia se non lo abbia visto (perché allora era distratto), sia se lo abbia visto (perché allora non ha saputo o potuto frenare in tempo): è il c.d. “dilemma dell’avvistamento”, che in realtà è una semplificazione che può tuttavia considerarsi legittima solo se il vaglio del materiale probatorio (ad es., velocità veicolo, condizioni di visibilità nel luogo del sinistro, tipo di movimento effettuato dal pedone, tempi di avvistamento e di reazione) non lasci altre effettive possibilità di spiegazione dell’incidente.
Marinelli V., Il dilemma – Contributo alla logica giuridica, pag. 144 e ss.
Marinelli V., Il dilemma – Contributo alla logica giuridica, pag. 144 e ss.
Nota:
Per una corretta risoluzione giurisprudenziale del dilemma del pedone, cfr. Trib. Modena, Giud. Dott. Pagliani G., sentenza n. 1213 del 4 settembre 2009.
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