Gli ausiliari del traffico non sono “agenti di pubblica sicurezza”, ossia non svolgono funzioni di polizia stradale (tant’è vero che non possono indossare uniformi, né munirsi dell’apposito segnale distintivo), cosicché non possono intimare l’alt agli “utenti della strada in movimento”, né pretendere l’esibizione dei documenti da parte dei cittadini, né invitarli il trasgressore a presentarsi per fornire informazioni o per esibire documenti: per ottenere -da parte dei restii infrazionanti- le generalità o i documenti di cui sopra, essi debbono ricorrere all’ausilio di competenti ufficiali od agenti di polizia che possono provvedere all’accompagnamento del trasgressore al solo fine dell’identificazione ai sensi dell’art. 11 D.L. 21.3.78 n° 59 (c.c.m. in L. 18.5.1978 n° 191).
Giudice di Pace di Ostia, sentenza n. 1817 del 25 settembre 2008
VIA | maurovaglio.it
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