Chi eroga l’assegno di mantenimento periodico all’ex partner può dedurre il relativo importo dal proprio reddito imponibile (art. 10, co. 1, lett. c) D.P.R. 22.12.1986, n. 917). La deduzione non riguarda gli assegni o la parte degli assegni specificamente destinati al mantenimento dei figli; se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli, il 50% della cifra erogata. Non incidono sul reddito imponibile le somme corrisposte in un’unica rata (c.d. assegno “una tantum”).
Chi riceve l’assegno di mantenimento periodico, deve riportare la relative somma in dichiarazione dei redditi ed assoggettarle ad Irpef (art. 50, comma 1, lett. i). D.P.R. 22.12.1986, n. 917).
Chi riceve l’assegno di mantenimento periodico, deve riportare la relative somma in dichiarazione dei redditi ed assoggettarle ad Irpef (art. 50, comma 1, lett. i). D.P.R. 22.12.1986, n. 917).
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