Il dipendente pubblico non può contemporaneamente esercitare anche una attività d’impresa né alcun tipo di libera professione.
Art. 60 DPR n. 3/1957
Il dipendente pubblico non può contemporaneamente esercitare anche una attività d’impresa né alcun tipo di libera professione.
Art. 60 DPR n. 3/1957
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