Dimissioni del lavoratore

Notizia aggiornata.
L’art. 39, comma 10, lettera L, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. “Manovra d’estate”) ha abrogato la Legge n. 188/2007 e quindi le norme secondo cui, al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, dal 5 marzo 2008 le dimissioni dovevano essere presentate su modulo informatico predisposto dal Ministero del Lavoro.
Le dimissioni del lavoratore potranno quindi nuovamente essere presentate su carta libera.
Prima della abrogazione ad opera del predetto decreto legge n. 112/2008, il lavoratore che intendeva dimettersi doveva reperire il modulo presso un soggetto intermediario (Comune, Organizzazioni sindacali, Patronati, DPL, DRL), oppure procurarselo da sè (cioè senza bisogno dei predetti intermediari) accreditandosi presso il sito del Ministero del Lavoro.
Il modulo delle dimissioni così ottenuto dal lavoratore aveva data certa e validità di 15 giorni.
Oltre che ai dipendenti, la procedura si applicava anche ai co.co.co, co.co.pro, associati in partecipazione e soci lavoratori di cooperative, mentre non si applicava agli agenti, ai manager ed ai dipendenti in prova.
Per visionare un vecchio fac-simile clicca qui.
Art. 39, comma 10, lettera L, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. “Manovra d’estate”)
Circ. Min. Lavoro, Prot. 15/SEGR./0005130 del 25 marzo 2008
Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008
Legge n. 188/2007
http://www.lavoro.gov.it/mdv

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