Contratto per persona da nominare: i terzi creditori non possono intervenire in via surrogatoria o revocatoria sull'attività o sull'inerzia della nomina

In tema di contratto per persona da nominare (artt. 1401-5 cc) i terzi creditori della parte cui spetti la facoltà di nomina non sono legittimati ad agire in via surrogatoria o revocatoria contro, rispettivamente, l’inerzia o l’attività elettiva della parte stessa.
Caravaglios R., Il contratto per persona da nominare, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Artt. 1401-1405, pag. 167 e ss.

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