È nulla la clausola del contratto di locazione “commerciale” (ossia per uso diverso dall’abitativo) con cui le parti prevedano che al conduttore non spetterà l’indennità per la perdita d’avviamento pur ricorrendone invece i relativi presupposti di legge (cfr. esclusioni di cui all’art. 35 L. 392/78[*]).
Corte di Cassazione, sentenza n. 24458 del 24 novembre 2007
Art. 79 L. 392/1978
[*]
L’indennità per perdita di avviamento commerciale non è dovuta “in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici”.
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