La violazione dell’obbligo di informativa da parte del medico è fonte di risarcimento del danno (per lesione nella libertà di autodeterminazione del paziente) anche nel caso in cui la prestazione sanitaria sia stata eseguita correttamente e senza errori.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5444 del 14 Marzo 2006
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.