Concordato preventivo e computo dei voti pervenuti prima dell'adunanza

Nella procedura di concordato preventivo possono computarsi i voti dei creditori pervenuti prima del deposito della relazione del commissario e/o prima dell’adunanza ex art. 174 Legge Fall. (e quindi prima di avere conoscenza di eventuali rilievi od osservazioni da parte di altri creditori). Ad ogni modo, il predetto voto è revocabile fino allo scadere del termine di giorni 20 dall’adunanza, ovvero quando si determina l’efficacia negoziale dei voti.
Osservatorio Giustizia civile Modena, 29 giugno 2009

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