Nella procedura di concordato preventivo possono computarsi i voti dei creditori pervenuti prima del deposito della relazione del commissario e/o prima dell’adunanza ex art. 174 Legge Fall. (e quindi prima di avere conoscenza di eventuali rilievi od osservazioni da parte di altri creditori). Ad ogni modo, il predetto voto è revocabile fino allo scadere del termine di giorni 20 dall’adunanza, ovvero quando si determina l’efficacia negoziale dei voti.
Osservatorio Giustizia civile Modena, 29 giugno 2009
Osservatorio Giustizia civile Modena, 29 giugno 2009
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